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Agevolazioni per autotrasportatori
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Agevolazioni per autotrasportatori

FINALMENTE DISPONIBILI LE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI
APPLICABILI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2017

Anche per il periodo d’imposta 2017 in sede di redazione del modello REDDITI2018 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto, rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), a termini ordinari di versamento delle imposte già scaduti, con il Comunicato stampa n. 112 del 16 luglio 2018.
Ci riferiamo in particolare:
• al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
• alla deduzione forfetaria di spese non documentate;
• alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.
Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all’articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:
• 59,65 euro ovvero
• 95,80 euro per le trasferte all’estero.
In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell’impresa utilizzatrice.
La deduzione va riportata nel modello unico quadri G o F; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all’articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997.

Recupero del contributo al SSN
L’articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2018.
Anche per il 2017 l’importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l’utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.
Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi per il 2017 (REDDITI 2018). In particolare nell’RU occorre indicare il credito spettante, l’ammontare utilizzato e l’eventuale credito “riversato” se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Deduzione forfetaria di spese non documentate
Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall’imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell’articolo 66, comma 5, Tuir.
Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.
Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l’Agenzia delle entrate ha confermato con il comunicato stampa citato che per il 2017 esse ammontano a:
• 13,30 euro per i trasporti all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
• 38 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l’impresa.
Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).
Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello REDDITI (a seconda che l’impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.
In particolare sempre ieri è intervenuta l’Agenzia delle entrate con un ulteriore comunicato stampa, precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando:
• i codici 43 e 44 nel rigo RF55, deduzione per i trasporti all’interno del comune,
• i codici 16 e 17 nel rigo RG22, deduzione per i trasporti oltre il territorio comunale.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t
Il citato comma 5, articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento a ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell’attività d’impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello REDDITI.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.