Preloader image
 
Studi in Rete
Crediti d’imposta Art.120 e 125 DL n.34/2020
35153
post-template-default,single,single-post,postid-35153,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,stockholm-core-1.2.1,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.6.4,select-child-theme-ver-1.1.2,select-theme-ver-9.5,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,side_area_over_content,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Crediti d’imposta Art.120 e 125 DL n.34/2020

CREDITI D’IMPOSTA Art.120 e 125 DL n.34/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.20/E del 10 luglio 2020 fornisce i primi chiarimenti alle previsioni degli art.120 e 125 in materia di salute e sostegno all’economia connesse alla pandemia COVID19.

Con gli articoli citati sono stati introdotti i seguenti crediti d’imposta:

  1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19 (articolo 120 del decreto Rilancio, di seguito, “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) che spetta solamente ai soggetti con codice ateco come da elenco riportato nella citata circolare;
  2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio, di seguito “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

Con provvedimento 10.7.20 AE il direttore della Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di detto credito.

Per godere del credito d’imposta è necessario inviare il modello comunicazione delle spese sostenute per adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Per assolvere tale pratica lo studio si sta attrezzando così: fare doppio click qui per accedere alla procedura di studio