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DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON DELIBERA ENTRO IL 31 DICEMBRE
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DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON DELIBERA ENTRO IL 31 DICEMBRE

DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON DELIBERA ENTRO IL 31 DICEMBRE

Il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 ha modificato la posizione dell’Amministrazione finanziaria in tema di applicazione della disciplina transitoria sui dividendi: in tale nuova pronuncia l’Agenzia ammette (in maniera più conforme al dettato normativo) che il regime transitorio può trovare applicazione anche nel caso di distribuzione successiva al 31 dicembre 2022, a patto ovviamente che la delibera venga assunta entro la fine del 2022.

La disciplina transitoria
La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con  applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa.
Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:
 con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
 formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
 deliberate entro il 2022,
consente di applicare la previgente disciplina.
Proprio su questo punto è intervenuta l’interpretazione innovativa dell’Agenzia delle entrate. Dapprima, con la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate era intervenuta affermando che, per fruire della disciplina transitoria sui dividendi, sarebbe stato necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.
Tale posizione (ingiustificatamente) restrittiva ora risulta ritirata a seguito della pubblicazione del principio di diritto n. 3/E/2022: in tale nuova pronuncia l’Agenzia delle entrate ammette (in maniera più conforme al dettato normativo) che il regime transitorio può trovare applicazione anche nel caso di distribuzione successiva al 31 dicembre 2022.
Va comunque segnalato che l’Amministrazione finanziaria, con tale pronuncia, ha evidenziato come potranno essere oggetto di contestazione manovre elusive poste in essere dai contribuenti, in particolare:
 nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista (quindi distribuzione e successiva restituzione alla
società delle somme tramite finanziamento o versamento a fondo perduto); ovvero
 nel caso di condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).
Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, è comunque consigliabile provvedere alla distribuzione entro fine anno o comunque nei primi mesi del 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.