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F24 dei sostituti d’imposta con utilizzo di canali telematici
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F24 dei sostituti d’imposta con utilizzo di canali telematici

F24 DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA CON UTILIZZO DI CANALI TELEMATICI

Il Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020 cambia le regole previste per pagamento degli F24, in particolare si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali ufficiali dell’Agenzia delle entrate per trasmettere modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali: i sostituti di imposta saranno d’ora in avanti tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali “ufficiali” dell’Agenzia (direttamente attraverso Entratel o Fisconline oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati).
La novità è di principale competenza dei consulenti del lavoro e di coloro che predispongono modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Ciò nonostante, si ritiene opportuno avvisare la gentile Clientela di tale rilevante novità: la prima scadenza ordinaria interessata dai nuovi obblighi è quella del 16 gennaio 2020, data entro la quale dovrà essere versato dalle aziende con lavoratori subordinati o parasubordinati il modello F24 mensile.
Qualora questo F24 dovesse prevedere l’esposizione di una compensazione quale, ad esempio, il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale, il pagamento non potrà più avvenire mediante l’utilizzo dei canali bancari (home banking o remote banking) ma dovrà obbligatoriamente transitare attraverso Entratel o Fisconline. Con la recente risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove disposizioni, riportando in calce una utile tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.
Altre novità interessano, inoltre, i crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 per importi superiori a 5.000 euro annui per i tributi diversi dall’Iva (per esempio Ires, Irpef o Irap), il cui utilizzo in compensazione “orizzontale” può avvenire solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.