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GLI EFFETTI DEI DECRETI RISTORI E RISTORI BIS
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GLI EFFETTI DEI DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

GLI EFFETTI DEI DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

SOSPENSIONE VERSAMENTI IN SCADENZA A NOVEMBRE
I versamenti in scadenza a novembre relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato ed IVA possono essere versati senza sanzioni e senza interessi dal 16 marzo 2021 (in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili).
ATTENZIONE: le ritenute di lavoro autonomo in scadenza il prossimo 16.11 vanno versate

I soggetti che possono beneficiare del descritto differimento sono:

  • attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (palestre, piscine, ecc).
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa zona rossa o arancione.
  • soggetti individuati nell’Allegato 2 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona rossa (commercio al dettaglio, centri estetici, ecc.)
  • i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona rossa

SOSPENSIONE VERSAMENTI II RATA ACCONTO
La rata in scadenza il prossimo 30 novembre può essere differita al 30 aprile 2021 per coloro che:

  • hanno realizzato una riduzione del 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 e:
    • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
    • applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011
    • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA
  • senza riduzione di fatturato per:
    • i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nella zona rossa che esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’allegato 1 e nell’allegato 2.
    • Soggetti esercenti in zona rossa o arancione l’attività di gestione di ristoranti

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’art. 1 del decreto ristori (DL 137/20) prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti che congiuntamente rispettano i seguenti requisiti:

  • in possesso di partita IVA al 25 ottobre 2020
  • svolgono come attività prevalente una delle attività previste nell’allegato 1
  • hanno realizzato una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ad eccezione dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019

Per coloro che hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui al DL 34/20 (accreditato nel corso dell’estate) l’erogazione sarà automatica e sarà calcolato secondo la misura percentuale (indicata negli allegati) rispetto al contributo già percepito.

L’art. 1 del decreto ristori bis (DL 149/20) ridetermina il contributo a fondo perduto del precedente decreto ristori e ne inserisce un nuovo con le percentuali indicate negli allegati 1 e 2.

  • Per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.
  • nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, viene riconosciuto un contributo nella misura del 30% rispetto a quello del decreto ristori. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall’Agenzia delle Entrate.
  • Il nuovo contributo spetta ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in zona rossa.

 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI
L’art. 8 del decreto ristori ha introdotto un nuovo credito d’imposta relativo ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi di ottobre novembre e dicembre; tale credito spetta ai soggetti indicati nell’allegato 1. Occorre verificare la riduzione del fatturato di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma non esiste alcun limite dimensionale (il credito d’imposta del DL 34/20 richiedeva di verificare il rispetto del limite di 5 milioni di euro per l’anno 2019).
Con l’art. 4 del decreto ristori-bis tale credito d’imposta viene concesso, alle medesime condizioni, anche alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 (si tratta prevalentemente di attività di commercio) e agenzie di viaggio e i tour operator, purché tali soggetti abbiano la sede operativa (quindi è irrilevante la sede legale o il domicilio) nelle regioni denominate “zone rosse”.