Invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DAL 1° GENNAIO 2020
Dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto e soggetti assimilati saranno obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi.
L’obbligo è stato anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.
Non tutte le operazioni però devono essere trasmesse; il DM del 10.05.2019 emanato dal MEF prevede infatti alcuni casi di esonero che riguardano:
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- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
- operazioni relative alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo;
- operazioni collegate alle precedenti effettuate in via marginale;
- operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni, in caso di trasporto internazionale.
Ad oggi non è previsto alcun esonero per i forfettari
Il decreto crescita 34/2019 stabilisce che “i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione”, restando però immutati gli obblighi di registrazione giornaliera dei corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.
In caso di mancata memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi sono previste:
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- una sanzione pari al 100% dell’imposta (art. 6, comma 3, D.lgs. 471/97);
- la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni ad un mese, se nel corso di 5 anni siano state compiute quattro distinte violazioni di obbligo di emissione dello scontrino fiscale (art.12, comma 2, D.lgs. 471/97).
Pertanto, si invitano tutti i contribuenti che ad oggi utilizzino modalità di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (tipicamente negozi o altre attività commerciali o artigianali svolte direttamente nei confronti di acquirenti privati consumatori) ad attivarsi per tempo per l’installazione / modifica del proprio registratore di cassa o per verificare la possibilità di adottare modalità alternative di certificazione dei corrispettivi con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nel caso di volumi di corrispettivi ridotti.