Preloader image
 
Studi in Rete
Invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020
34296
post-template-default,single,single-post,postid-34296,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,stockholm-core-1.2.1,qodef-back-to-top--enabled,,qode-essential-addons-1.5.3,select-child-theme-ver-1.1.2,select-theme-ver-9.5,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,side_area_over_content,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DAL 1° GENNAIO 2020

Dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto e soggetti assimilati saranno obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi.
L’obbligo è stato anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

Non tutte le operazioni però devono essere trasmesse; il DM del 10.05.2019 emanato dal MEF prevede infatti alcuni casi di esonero che riguardano:

    • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
    • operazioni relative alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo;
    • operazioni collegate alle precedenti effettuate in via marginale;
    • operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni, in caso di trasporto internazionale.

Ad oggi non è previsto alcun esonero per i forfettari

Il decreto crescita 34/2019 stabilisce che “i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione”, restando però immutati gli obblighi di registrazione giornaliera dei corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.

In caso di mancata memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi sono previste:

    • una sanzione pari al 100% dell’imposta (art. 6, comma 3, D.lgs. 471/97);
    • la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni ad un mese, se nel corso di 5 anni siano state compiute quattro distinte violazioni di obbligo di emissione dello scontrino fiscale (art.12, comma 2, D.lgs. 471/97).

Pertanto, si invitano tutti i contribuenti che ad oggi utilizzino modalità di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (tipicamente negozi o altre attività commerciali o artigianali svolte direttamente nei confronti di acquirenti privati consumatori) ad attivarsi per tempo per l’installazione / modifica del proprio registratore di cassa o per verificare la possibilità di adottare modalità alternative di certificazione dei corrispettivi con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nel caso di volumi di corrispettivi ridotti.